La legge di Stabilità prevede la sanatoria delle cartelle esattoriali: si paga entro il 28 febbraio
Secondo la legge di Stabilità 2014, entro il 28 febbraio si possono pagare cartelle e avvisi esecutivi senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per le somme affidate in riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
Secondo quanto afferma Equitalia per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Ognuno dunque dovrà attivarsi per proprio conto per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli di Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.
Grazie al sito ufficiale di Equitalia, possiamo pubblicare anche una guida pratica.
Come funziona la definizione agevolata:
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:
- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali
Cosa non si paga:
- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.
Cosa si può pagare:
- il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l’aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Scadenza
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Dove e come pagare:
- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.
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