Il (giorno, mese e anno), in Miglianico (CH), alla Via Rovella, 20, i sottoscritti
signori, soci fondatori, come meglio identificati in calce, convengono e stipulano
quanto segue.
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Denominazione
E'
costituita l'associazione denominata "Miglianico Cambia".
L'associazione
ha sede legale in Miglianico (CH) alla via Rovella, 20.
Art. 2: Durata
L'associazione
ha durata illimitata.
TITOLO II: ATTIVITA' E RAPPORTI
Art. 3: Finalità e oggetto sociale
L'associazione
è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di
religione o di razza. Essa si propone la realizzazione del principio della
partecipazione sociale alla vita pubblica della città di Miglianico, dentro e
fuori le istituzioni, attraverso un'etica della legalità e della educazione
sociale, nel più ampio rispetto dei valori dello sviluppo del cittadino e della
persona. E' un'organizzazione che riconosce e promuove concretamente i principi
di trasparenza e correttezza nell'esplicazione della vita sociale,
amministrativa e politica ed ha il fine di concorrere alla realizzazione della
democrazia partecipativa nel quadro delle Istituzioni esistenti e del
pluralismo previsto dal vigente ordinamento statale.
In
particolare, ma non solo, l'associazione intende:
1.
promuovere
attività, iniziative, eventi, corsi di formazione, di qualsiasi genere o forma,
finalizzati alla crescita morale e materiale della collettività miglianichese;
2.
seguire in
maniera costante, propositiva e moderata le vicende di interesse generale
relative alla vita pubblica, sociale ed amministrativa del comune di
Miglianico, organizzando all'uopo incontri pubblici, dibattiti, riunioni,
proposte e quant'altro possa essere utile a rendere la cittadinanza partecipe
delle questioni di interesse collettivo;
3.
promuovere la
partecipazione ed il coinvolgimento diretto degli abitanti di Miglianico, sia
nelle scelte amministrative di interesse collettivo, sia in ogni tipo di attività
culturale, artistica, ludica e sportiva, realizzate nel predetto ambito
territoriale comunale;
4.
tutelare, con
opportune iniziative, il patrimonio artistico, storico, monumentale ed
ambientale presente nel comune di Miglianico;
5.
svolgere una
fattiva opera di collaborazione con le istituzioni locali, onde perseguire al
meglio gli scopi dell'associazione;
6.
realizzare le
finalità contenute nel manifesto di intenti allegato al presente atto
costitutivo, di cui è da intendere come parte integrante.
Può,
inoltre, svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, qualsiasi tipo di attività
ritenuta opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per il
perseguimento dei propri scopi, inoltre, l'associazione potrà compiere
qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare ed accedere a fondi di
finanziamento nazionali, regionali e comunitari. L'associazione non persegue
fini di lucro individuali; gli utili o gli avanzi di gestione saranno
reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
Art. 4: Rapporti
L'associazione
può stabilire forme particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici
ed obiettivi circoscritti, con associazioni nazionali e locali, istituzioni
culturali scientifiche, organizzazioni e gruppi di interesse, enti pubblici e/o
privati. Tale rapporto avviene nella reciproca autonomia.A tal fine, il
consiglio direttivo è responsabile di proporne l’adesione all’assemblea, della
designazione di rappresentanti dell'associazione in seno ad organismi esterni,
pubblici e/o privati, nazionali ed esteri; l’assemblea è chiamata a deliberare
l’approvazione dei conseguenti eventuali patti associativi. Per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'associazione potrà
possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia
mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni,
strutture e terzi in genere, sostenere attività di enti ad essa collegati o
aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa
assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi secondo quanto previsto
dalla legge.
TITOLO III: ADESIONE
Art. 5: Soci
Il
numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone
fisiche, maggiori di età, o giuridiche, che ne condividono le finalità
statutarie ed intendono operare per realizzarle. L'ammissione viene decisa dal
consiglio direttivo.
I soci
si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci
onorari:
1.
sono
soci fondatori dell'associazione coloro che hanno partecipato alla sua
costituzione, sottoscrivendone il presente atto costitutivo;
2.
sono soci
ordinari coloro che, previa accettazione della domanda di ammissione, versano
annualmente la quota di adesione loro spettante;
3.
sono soci
sostenitori coloro che intendono distinguersi nel sostegno finanziario
dell'associazione e, previa accettazione da parte del consiglio direttivo della
domanda di ammissione, versano annualmente la quota di adesione loro spettante;
4.
sono soci
onorari le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le istituzioni che hanno
contribuito in maniera determinante allo sviluppo socio economico della
comunità e/o si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività
dell'associazione. La loro ammissione viene deliberata dall'assemblea e
successivamente ratificata dal consiglio direttivo senza obbligo di voto, su
proposta di almeno 3 (tre) soci ordinari o 1 (uno) fondatore, ha validità annuale
ed è rinnovabile.
La
divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di
trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione,
ad eccezione dei soci onorari, i quali sono esonerati dal versamento della quota
di adesione annuale. Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni
organizzate dall'associazione e possono formulare proposte ed osservazioni. Il
diritto d'intervento può essere limitato in relazione al tempo disponibile per
l'assemblea. Ogni iscritto può rivolgere istanza ad ogni organo
dell’associazione. I soci fondatori sono immediatamente eleggibili alle cariche
sociali, gli altri soci (soci ordinari) sono eleggibili solo dopo il terzo
anno, e solo per la carica di presidente dopo il 5 (quinto) anno di iscrizione;
i soci onorari e quelli sostenitori non possono essere eletti. Tutti i soci,
fatti salvi i soci onorari, sono tenuti a versare le quote di adesione annuale
nella misura e nelle modalità determinate annualmente dal consiglio direttivo.
Il versamento della quota annuale comporta l'automatico rinnovo dell'adesione.
Il socio che ricopre cariche all’interno dell’associazione (presidente, vice
presidente, consigliere direttivo, revisore, ecc) decade immediatamente dalla
carica ricoperta se eletto o nominato a ricoprire una carica all’interno
dell’amministrazione pubblica sia essa comunale, provinciale, regionale o
nazionale. In tal caso, sarà sostituito provvisoriamente da altro socio
fondatore nominato dal presidente che resterà in carica fino a nuova elezione.
Nel caso in cui l’eletto o nominato all’interno dell’amministrazione pubblica
sia il presidente dell’associazione, il vicepresidente vicario assumerà
l’incarico di presidente, restando in carica fino a nuova elezione; nel nuovo
incarico di presidente nominerà altro socio fondatore in sua sostituzione
all’interno del consiglio direttivo. Nel caso in cui l’elezione o nomina
all’interno dell’amministrazione pubblica riguardi anche il vice presidente
vicario le funzioni di presidente pro tempore saranno assunte dal consigliere
direttivo più anziano in carica. Per il primo anno la quota associativa per i
soci fondatori ed ordinari è stabilita in € 120,00 (centoventi/00) pagabili
anche in due rate semestrali (la quota intera o la prima rata va versata
all'atto della costituzione o associazione). Le quote dovute dai soci sostenitori
sono determinate dal consiglio direttivo con atto separato. Compete altresì al
consiglio direttivo la determinazione delle quote annuali dovute dai soci
fondatori e ordinari. Ai soci è fatto obbligo di osservare le norme del
presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle delibere assunte
dagli organi sociali. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà
intervenire ed applicare le sanzioni del richiamo o diffida, mentre
l'esclusione è decisa dall'assemblea, ai sensi del successivo art. 6. La quota
di iscrizione versata non verrà restituita in nessun caso.
Art. 6: Esclusione
La
qualifica di socio si perde per:
1)
decesso;
2)
dimissioni, da formalizzare per iscritto e da indirizzare al presidente;
3)
incompatibilità e/o mancato rinnovo dell'iscrizione;
4)
esclusione per indegnità e/o per aver danneggiato l'attività dell'associazione
o per averne turbato l'ordine interno, per violazione degli obblighi sociali e
per comportamenti in palese contrasto con il presente statuto o con le finalità
dell'associazione. Devono considerarsi indegni gli iscritti che incorrano in
sentenze penali definitive per reati che comportino incompatibilità sostanziale
con le finalità dell'associazione o che attuino comportamenti arrecanti particolare
disonore e danno all'immagine dell’associazione e dei suoi iscritti. Nel caso
in cui l'iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati che comportino
incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione, la qualità di
iscritto è automaticamente sospesa, salvo contraria decisione del consiglio
direttivo. E' incompatibile con l'iscrizione all’associazione la contemporanea
adesione o iscrizione ad associazioni, movimenti politici, organizzazioni o
gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità ed i
programmi dell'associazione. L'esclusione di un socio dall'associazione viene
decisa dall'assemblea, la quale, in deroga ai quorum di cui appresso, decide con
la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente
iscritti (e non dei presenti), con voto espresso in forma segreta. Inoltre il
consiglio direttivo ha la facoltà di disporre l'espulsione di un socio che
risulti ingiustificatamente assente a n. 3 (tre) riunioni consecutive.
TITOLO IV: PATRIMONIO ED ENTRATE
Art. 7: Patrimonio sociale
Il
patrimonio dell'associazione è costituito come segue:
- fondo
di dotazione iniziale dell'associazione, formato dai versamenti effettuati dai
soci fondatori, a titolo di quota di partecipazione del primo anno;
-
introiti finanziari, beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione e che a questa pervengono a qualsiasi titolo;
-
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 8: Entrate
Le
entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle
quote versate da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dai
redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli
introiti realizzati nello svolgimento delle attività statutarie;
- dagli
utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dagli
utili derivanti da attività marginali di carattere commerciale e beni devoluti
in beneficenza;
- dai
contributi di enti o privati;
- dai
rimborsi;
- da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi
pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di
beni di modico valore).
Il
consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote minime annuali che devono essere
versate da tutti coloro che intendono aderire all'associazione, sia in qualità
di socio ordinario che di socio sostenitore. È comunque facoltà degli aderenti
all'associazione di effettuare versamenti di qualsiasi entità o ulteriori
versamenti, fatti salvi quelli minimi dovuti per l'adesione annuale. Per i soci
sostenitori è altresì prevista una rateizzazione della quota annuale. I termini
e le condizioni di tale rateizzazione sono stabiliti annualmente dal consiglio
direttivo, salvo quanto previsto al precedente articolo 5 (cinque). Le quote
versate sono a fondo perduto e non sono né rivalutabili né ripetibili, neanche
in caso di scioglimento dell'associazione. Il versamento non crea altri diritti
di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a
terzi.
Art. 9: Rendiconto
L'esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro
30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo
il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione) e quello preventivo del
successivo esercizio finanziario. Il bilancio consuntivo e quello preventivo
devono essere approvati dall'assemblea generale ogni anno entro il mese di
Aprile. A tal fine, devono essere depositati presso la sede dell'associazione,
entro i 15 giorni precedenti la seduta di approvazione, per poter essere
liberamente consultati da tutti coloro che aderiscono all'associazione e ne
vogliano prendere visione. La cura del patrimonio sociale e delle entrate
compete al segretario amministrativo (o tesoriere). Le spese devono essere
preventivamente deliberate dal consiglio direttivo e devono trovare riscontro
nella effettiva disponibilità di cassa. Spese urgenti e indifferibili possono,
in via del tutto eccezionale, essere autorizzate dal segretario amministrativo
e poi ratificate dal consiglio direttivo, sempre purchè abbiano il dovuto
riscontro di cassa. Il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea
uno specifico regolamento interno di gestione.
TITOLO V: STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 10: Organi e cariche
Sono
organi dell'associazione:
-
l'assemblea
generale;
-
il consiglio
direttivo;
-
il
presidente;
-
il collegio
dei revisori (o il revisore unico), eventuali commissioni nominate dall’assemblea.
Sono
cariche dell'associazione il presidente, il segretario amministrativo (o tesoriere),
i consiglieri, i membri del collegio dei revisori. Tutte le cariche sono
gratuite, cioè non comportano alcuna retribuzione come corrispettivo dei servizi
resi all'associazione.
Art. 11: Assemblea generale
L'assemblea
generale è composta da tutti i soci, ha potere di indirizzo generale ed
assicura una corretta gestione dell'associazione. Le deliberazioni
dell'assemblea generale sono vincolanti per tutta l'associazione. L'assemblea generale,
in particolare, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva il
regolamento interno, elegge il consiglio direttivo e il collegio dei revisori
(o revisore unico), delibera sulle modifiche allo statuto e l'eventuale
scioglimento dell'associazione. L'assemblea generale è presieduta dal
presidente dell'associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento dello
stesso, dal Vicepresidente Vicario. Viene convocata almeno una volta all'anno
in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, ed in via straordinaria quando
se ne ravvisa la necessità o ne è fatta richiesta motivata dal consiglio
direttivo o da almeno n. 3 (tre) soci fondatori o 5 (cinque) soci ordinari o
onorari. La convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è disposta dal
presidente dell'associazione e deve avvenire secondo modalità tali da
permettere l'effettiva partecipazione di tutti i soci (messaggio e-mail, sms, o
altro).
Art. 12: Consiglio direttivo
Il
consiglio direttivo è l'organo preposto al normale funzionamento
dell'associazione, dirige l'attività dell'associazione e ne gestisce il
patrimonio e la cassa, coadiuvando il presidente nelle sue funzioni esecutive.
È composto da un numero minimo di 7 (sette) membri, fino ad un massimo di 11
(undici) membri, eletti dall'assemblea generale fra i propri componenti.
Fanno parte del consiglio direttivo:
1.
il
presidente;
2.
il
vicepresidente vicario;
3.
il segretario
amministrativo o tesoriere;
4.
consiglieri.
Il
consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale e resta in carica 3 (tre)
anni.
Nel
corso degli anni di carica il consiglio direttivo può cooptare al proprio
interno nuovi membri in sostituzione di membri elettivi che siano decaduti per
esclusione, dimissioni o altra causa indipendente dalla vita associativa. Decade
automaticamente dalla sua carica il membro del consiglio direttivo che risulti
ingiustificatamente assente a tre riunioni consecutive. Il consiglio direttivo
ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In
particolare, nella gestione ordinaria, ha il compito di:
1.
attuare le
delibere dell'assemblea generale;
2.
predisporre
gli atti da sottoporre all'assemblea generale;
3.
individuare
le linee programmatiche per la gestione dell'associazione;
4.
elaborare il
bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata
relative al periodo di un anno;
5.
elaborare il
bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale
successivo;
6.
stabilire gli
importi e le modalità di versamento delle quote annuali delle varie categorie
di soci;
7.
porre in
essere tutte le altre attività che il presente statuto gli riconosce.
Il
consiglio direttivo definisce a maggioranza gli incarichi al proprio interno ad
esclusione del segretario amministrativo / tesoriere, nominato dal presidente.
Il
consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo reputi
necessario per il regolare svolgimento delle attività o ne è fatta richiesta
motivata da almeno tre dei suoi componenti.
Art. 13: Presidente
Il
presidente dura in carica 3 anni (e comunque fino alla elezione del suo
successore con pieni poteri), viene eletto all'interno del consiglio direttivo
tra i componenti del consiglio, è il legale rappresentante
dell'associazione a tutti gli effetti. Al presidente competono la firma e la
rappresentanza, anche giudiziale, dell'associazione.
Il
presidente nomina il segretario amministrativo tra i componenti del consiglio
direttivo. Il presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali
e procedere agli incassi. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall'associazione e può, mediante delega, incaricare i membri del consiglio
direttivo, collegialmente o singolarmente, all'assolvimento di determinate
funzioni. Può, inoltre, conferire ai soci procura speciale per la gestione di
attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo. Il presidente ha,
inoltre, il compito di tenere i rapporti con le associazioni, gli enti, le
cooperative, le istituzioni culturali e/o scientifiche, legate all'associazione
da un rapporto programmatico. Il presidente convoca e presiede l'assemblea
generale e il consiglio direttivo e garantisce il normale andamento delle
sedute dirigendone i lavori, stilando l'ordine del giorno, introducendo le
discussioni tematiche, fissando la scaletta degli interventi e nominando un
segretario preposto alla stesura del verbale.
Art.14 Segretario amministrativo o
tesoriere
Il
segretario amministrativo, o tesoriere, è il membro dell' esecutivo preposto
alla tesoreria dell'associazione. Gestisce la cassa dell'associazione, ne tiene
idonea contabilità ed effettua le relative verifiche. È nominato dal presidente
tra i componenti del consiglio direttivo. La durata della carica da tesoriere è
temporalmente legata alla durata della carica da consigliere. Il segretario
amministrativo ha il compito di istituire e tenere aggiornati i libri contabili
e il libro inventario. Egli, inoltre, ha il compito di promuovere e coordinare
le campagne di autofinanziamento e di provvedere alla riscossione delle quote
sociali. Il segretario amministrativo ha il compito di predisporre, da un punto
di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo che, valutati ed
approvati dal consiglio direttivo, devono essere sottoposti al voto
dell'assemblea generale. Con delibera del consiglio direttivo, possono essere
affidati al segretario amministrativo poteri speciali in merito alla gestione
dei conti correnti dell'associazione, nonché potere di firma. Il segretario
amministrativo ha il compito di istituire e tenere aggiornati il libro dei
soci, il libro dei verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo,
il registro delle delibere. Egli ha, inoltre, il compito di dare effetto alla
convocazione degli organi sociali, garantendo le condizioni di effettiva
partecipazione di tutti gli aventi diritto. Inoltre, il segretario
amministrativo ha il dovere di rendicontare ogni 6 (sei) mesi la situazione
economica dell’associazione al consiglio direttivo, rendendone quindi
conoscibile all’assemblea generale il rendiconto vistato dal direttivo.
Art. 15: Collegio dei revisori o revisore
unico
Il
collegio dei revisori, o il revisore unico, è l'organo di garanzia
dell'associazione, con il compito di verificare il rispetto delle norme
contenute nel presente statuto e di controllare l'adempimento degli obblighi da
questo derivanti. È a disposizione dei singoli soci per qualsiasi forma di
chiarimento ed assume potere decisionale nella risoluzione di qualsiasi eventuale
controversia sorta tra i soci e/o tra l'associazione ed uno o più soci. Il
collegio dei revisori è composto da tre membri. Costoro, così come il revisore
unico, sono eletti dall'assemblea generale, durano in carica un anno e sono
rieleggibili. I membri del collegio dei revisori svolgono le loro funzioni secondo
il proprio libero convincimento e sono tenuti al massimo riserbo per quanto concerne
l'attività del collegio.
Art.16: Commissioni
Eventuali
commissioni sono elette dal consiglio direttivo, sono composte da almeno 3
(Tre) soci e si occupano di conoscere e approfondire speciali tematiche di
interesse dell’associazione. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art.17: Votazioni
Le
deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo sono prese a maggioranza
di voti, con modalità di voto palese, salvo quanto previsto in tema di delibera
di ammissione ed esclusione degli associati. E' facoltà dell'assemblea, su
istanza del direttivo o di almeno 7 soci ordinari o 3 soci fondatori, e previa
ratifica a maggioranza dei soci presenti all'adunanza, di stabilire che nella
singola votazione si adotti la modalità di votazione in forma segreta. Le
deliberazioni sono valide se alla riunione sono presenti, sia in prima che in
seconda convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto o, solo per
la seconda convocazione, la maggioranza dei soci fondatori. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. In generale il
socio eventualmente in conflitto d'interessi con una specifica decisione non ha
diritto di partecipare alla relativa votazione.
TITOLO IV: NORME FINALI
Art. 18: Libri dell'associazione
L'associazione
deve istituire e tenere aggiornati il libro dei soci, il libro inventario, il
libro dei verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo. I libri e
i registri dell'associazione sono visionabili dai soci che ne fanno istanza e
le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art.19: Controversie
Ogni
socio si impegna a deferire al collegio dei revisori qualsiasi eventuale controversia
che lo riguardi, concernente la vita dell'associazione, l'interpretazione, l'esecuzione
e l'applicazione del presente statuto o del regolamento adottato dal consiglio
direttivo. Nel caso in cui l’associazione optasse per il revisore unico e la questione
da dirimere risultasse di particolare importanza o difficoltà, l’assemblea
dovrà eleggere due soci (da scegliere tra i soci fondatori) in modo da formare
un collegio presieduto dal revisore unico in qualità di presidente.
Art. 20: Modifiche allo statuto
Qualunque
modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea generale con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in una riunione appositamente
convocata alla quale siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi
diritto o in mancanza dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori.
Art. 21: Trasformazione dell'associazione
La
trasformazione dell'associazione in cooperativa o in società di capitali è ammessa
dal presente statuto sin dall'atto della sua costituzione. Una tale
trasformazione deve essere deliberata dall'assemblea generale, in una riunione
appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli aventi diritto o in mancanza dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori.
Art. 22: Scioglimento dell'associazione
Lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale sono deliberati
dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli
aventi diritto o in seconda convocazione dei 3/4 (tre quarti) dei soci
fondatori. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha
l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale, dedotte le passività, ad altre
organizzazioni con finalità analoghe, identificate in sede di scioglimento
dall’assemblea generale.
Art. 23: Rinvio alla legislazione vigente
Per
quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in
materia. Inoltre, con delibera del consiglio direttivo, può essere emanato un
regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente statuto,
eventuali ed ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività
dell'associazione. Il presidente del consiglio direttivo viene delegato a
curare le pratiche e le formalità necessarie per gli adempimenti richiesti
dalla legge, viene autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle
modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle
competenti autorità.